Precisazioni per il credit tax alle strutture ricettive. Con l’approvazione del Decreto Cultura e Turismo l’Italia inizia, finalmente, la sua corsa alla digitalizzazione e al rinnovamento tecnologico per raggiungere i livelli (oramai radicati) degli altri paesi della comunità Europea in fatto di servizi erogati al turista.
Il credito di imposta del 30% in tre anni, permette alle strutture ricettive di investire le proprie risorse in molti aspetti di innovazione, traendone importanti benefici fiscali.
Nel dettaglio, le strutture turistiche (hotel, B&B, agenzie viaggio, attrazzioni e parchi ecc..) riceveranno il bonus sulla base del loro investimento in prodotti e servizi che riguardano, in maniera evidente, la modernizzazione del wireless e dei servizi internet offerti al cliente.
Un’ulteriore precisazione è stata inserita nella recente Legge di Stabilità 2015 (dicembre 2014) nella quale si chiariscono i vincoli necessari a ricevere il beneficio. Per ottenere l’agevolazione la connessione dovrà avere una velocità minima in download di 1 megabit/s (nuovo comma 2-bis dell’art. 16 del Ddl Stabilità). In Italia si vuole fare sul serio e questo è sottolineato dalle normative, le quali evidenziano che un servizio wi-fi ottimale è indispensabile. (speriamo anche che gli Internet Service Provider italiani nonché erogatori di servizi internet, recepiscano questa esigenza).
Sono inoltre ammessi a credito di imposta: l’acquisto di servizi di comunicazione e marketing per la visibilità, attività e comunicazione mirata sui social, il rifacimento del sito web ottimizzandolo per il mobile e gli spazi promozionali e pubblicitari. Wifao rientra pienamente in questa normativa e sui nostri servizi potrai richiedere il 30% di credito d’imposta.
Inoltre, possiamo progettare tutta la tua infrastruttura wireless per garantire la copertura completa del tuo albergo con le nuove tecnologie presenti sul mercato, il tutto, mirato ad ottenere il massimo in termini di agevolazioni e di servizio per il cliente.
Wifao, il partner ideale per la rete senza fili della tua struttura.
DECRETO-LEGGE 31 maggio 2014, n. 83
Art. 9
Disposizioni urgenti recanti introduzione di un credito d’imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi
Per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore, per i periodi di imposta 2015, 2016 e 2017 agli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2, fino all’importo massimo complessivo di 12.500 euro nei periodi di imposta sopra indicati, e comunque fino all’esaurimento dell’importo massimo di cui al comma 5 del presente articolo. Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:
a) impianti wi-fi;
b) siti web ottimizzati per il sistema mobile;
c) programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
d) spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
e) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
f) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
g) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma.
Sono escluse dalle spese i costi relativi alla intermediazione commerciale.
Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito d’imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis». Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.
Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 5, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d’imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 si provvede ai sensi dell’articolo 17.